MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO SU TERRENI CONFINANTI LE STRADE DI USO PUBBLICO

Pubblicata il 14/07/2023

SI SOLLECITA LA CITTADINANZA NEL RISPETTO 

DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 14
 del 06.06.2023
 
relativamente alla
 
MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO SU TERRENI CONFINANTI LE STRADE DI USO PUBBLICO:
 
 
Si ricorda ai privati interessati che ai sensi del Regolamento comunale di polizia rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03/05/2017ed in particolare l’articolo 14, rubricato Rami protesi e radici, di seguito riportato:
I proprietari dei fondi o delle abitazioni con alberi e siepi a confine di strade (come definito da art. 29 Dlgs 285/1992), sono obbligati alla loro cura in modo che non sporgano sulla pubblica via, non restringano e sporchino le strade, non ostacolino la circolazione e viabilità stradale.
Devono pertanto essere mantenuti tagliati i rami che si protendono oltre le recinzioni e dove non siano presenti, oltre il ciglio stradale.
Devono essere tagliati inoltre i rami che protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare frasche o rami nei canali stessi. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
Si ricorda inoltre  che nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile).
 
I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31 luglio 2023, provvedendo correttamente alla rimozione del materiale proveniente dai lavori di cui sopra, a cura e spese degli interessati, CONTESTUALMENTE alla realizzazione degli interventi.

Ai sensi della predetta ORDINANZA 
 i contravventori saranno passibili di SANZIONI AMMINISTRATIVE previste dal D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis, come modificato dalla L. 3/2003 (da euro 25,00 ad euro 500,00), salve le sanzioni amministrative previste dal regolamento di polizia rurale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13/2017 e salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981; - che sono fatte salve le sanzioni previste dall’art. 29 del Codice della strada (da euro 173,00 ad euro 694,00); - che sono fatte salve le sanzioni previste dall’art. 31 del Codice della strada (da euro 159,00 ad euro 641,00).


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